Blogger e commenti diffamatori: la Cassazione consolida la responsabilità per culpa in vigilando
Il gestore di un blog, pur non gravato da obblighi di controllo preventivo sui commenti dei terzi, risponde civilmente quando, venuto a conoscenza di contenuti diffamatori, ometta di rimuoverli tempestivamente. Una condotta che, secondo la Corte, equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo. Il principio — già affermato in sede penale e ora ribadito in sede civile — segna un punto fermo nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione ai tempi dei social media. Nota a Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2026, n. 22999
DIRITTO CIVILE
Giovanni Salatto
7/16/20267 min read


1. Il caso
La vicenda trae origine da un articolo pubblicato nell'agosto 2018 da Valentino Gonzato, giornalista professionista e collaboratore de «Il Giornale di Vicenza», relativo a una protesta di richiedenti asilo ospitati presso un centro di accoglienza vicentino. La notizia — i migranti lamentavano, tra l'altro, di non avere accesso ai canali a pagamento della piattaforma Sky — suscitò un acceso dibattito mediatico.
Fabio Butera, giornalista freelance, pubblicò sul proprio blog «Pha Bioh» un post in cui, riferendo di proprie verifiche, accreditava la tesi che la notizia di Gonzato fosse una fake news, o comunque un'informazione non adeguatamente verificata. Al post seguirono numerosi commenti di terzi dal contenuto pesantemente diffamatorio nei confronti di Gonzato, che risultava agevolmente identificabile nonostante l'assenza di indicazioni nominative.
Butera, pur avendo avuto conoscenza dei commenti — circostanza dimostrata dalla sua successiva attività sulla pagina e dalla condivisione di alcuni di essi — non provvide alla loro rimozione se non dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Verona lo condannò al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 23.000 secondo le Tabelle di Milano per la diffamazione a mezzo stampa. La Corte d'Appello di Venezia confermò la decisione, respingendo sia l'appello principale di Butera sia quello incidentale di Gonzato (che mirava a un importo maggiore).
2. Il ricorso per cassazione: le censure del blogger
Butera proponeva ricorso articolando due motivi.
Con il primo — il più rilevante sul piano sistematico — denunciava la violazione degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c., nonché degli artt. 595 e 185 c.p., in relazione agli artt. 117 Cost. e 10 CEDU. La tesi difensiva era netta: la libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU impedirebbe di configurare una responsabilità del blogger per i commenti pubblicati da terzi. Imporre al gestore di un blog un obbligo di controllo e rimozione dei contenuti altrui comprimerebbe fatalmente quella libertà. In via subordinata, Butera sollecitava la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme interne sulla responsabilità civile per contrasto con l'art. 117 Cost., attraverso la norma interposta dell'art. 10 CEDU.
A sostegno della propria posizione, il ricorrente invocava la sentenza della Corte EDU del 7 gennaio 2025, Patrascu c. Romania, in materia di commenti pubblicati da terzi su una pagina Facebook.
Il secondo motivo, svolto in via subordinata, lamentava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in ordine alla quantificazione del danno.
3. La decisione della Cassazione
La Prima Sezione Civile, relatrice la Consigliera Laura Tricomi, ha rigettato integralmente il ricorso.
3.1. Il perimetro della responsabilità: nessun obbligo preventivo, ma dovere di rimozione ex post
La Corte ha innanzitutto chiarito il perimetro della responsabilità, precisando che nel caso di specie essa è stata affermata non per un mancato controllo preventivo, bensì per un mancato controllo successivo: Butera sapeva dei commenti diffamatori e non li ha rimossi. La distinzione è essenziale.
Il principio, osserva la Cassazione, è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. In sede penale, a partire dalla sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 12546 del 2019, si è affermato che il blogger risponde di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. per gli scritti denigratori pubblicati da terzi sul proprio sito quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione: «tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori». Principio poi ribadito da numerose pronunce successive (Cass. pen. n. 7220/2021, n. 13979/2021, n. 45680/2022, n. 36433/2023).
In sede civile, l'orientamento è stato recepito da Cass. civ., Sez. III, n. 24818 del 2023, che ha escluso un dovere preventivo di selezione e controllo dei messaggi — a differenza dell'hosting provider attivo — ma ha ravvisato la responsabilità del blogger che, a fronte di contenuti diffamatori di cui sia venuto a conoscenza, non si attivi ex post per rimuoverli. Orientamento confermato, da ultimo, da Cass. civ., Sez. III, n. 17360 del 2025.
La sentenza in commento, appartenendo alla Prima Sezione Civile — competente in materia di diritti della personalità — consolida definitivamente questo indirizzo, armonizzando la giurisprudenza civile con quella penale.
3.2. La prova della conoscenza: anche indiziaria
Un passaggio istruttoriamente significativo riguarda la prova della conoscenza effettiva dei commenti offensivi. La Corte d'Appello aveva ritenuto raggiunta la prova attraverso due elementi: la condivisione da parte di Butera di alcuni commenti specifici (prova diretta) e la cronologia delle attività sul blog (prova indiretta), da cui desumere la conoscenza anche degli altri numerosi commenti diffamatori.
La Cassazione ha ritenuto tale accertamento — che appartiene al merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato — conforme ai principi di diritto enunciati. L'elemento centrale è che la conoscenza non deve necessariamente risultare da una comunicazione formale dell'autorità o del danneggiato, ma può essere desunta anche aliunde, in via indiziaria, dalla condotta stessa del blogger.
3.3. Il bilanciamento tra libertà di espressione e reputazione
Il cuore della motivazione è dedicato al bilanciamento tra la libertà di espressione — presidiata dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU — e la tutela della reputazione, che costituisce «diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. e componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU».
La Cassazione richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare l'ordinanza n. 132 del 2020 e la sentenza n. 150 del 2021. In quest'ultima, il Giudice delle leggi ha affermato con parole nette che «chi ponga in essere campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità degli addebiti stessi» non svolge la funzione di "cane da guardia" della democrazia, ma «crea un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna».
In questo quadro, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è stata dichiarata manifestamente infondata.
3.4. La sentenza Patrascu c. Romania: un precedente non pertinente
Particolarmente interessante è il distinguo operato rispetto alla sentenza CEDU Patrascu c. Romania del 7 gennaio 2025, invocata dal ricorrente. La Cassazione la dichiara non pertinente per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché quella decisione riguarda l'esercizio del diritto di critica, mentre nel caso di specie i commenti diffamatori non attengono a opinioni o valutazioni critiche, bensì alla «propalazione di fatti attribuiti alla persona offesa e non corrispondenti al vero». La distinzione è coerente con la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto di critica — per quanto ampio e non esigente in termini di obiettività — presuppone comunque la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica (Cass. Sez. U. n. 28813/2011).
In secondo luogo, perché la decisione CEDU è riferita all'ordinamento di un diverso Stato membro (la Romania), il cui sistema normativo potrebbe differire da quello italiano nella disciplina della responsabilità per i contenuti pubblicati da terzi.
Si tratta di un passaggio rilevante, perché segna un limite all'espansione orizzontale della giurisprudenza convenzionale: le sentenze della Corte EDU vincolano gli Stati nella misura in cui i principi affermati siano traducibili nel singolo ordinamento, non operando come precedente automaticamente applicabile.
4. Uno sguardo d'insieme
L'ordinanza n. 22999 del 2026 può essere letta come il punto di approdo di un percorso giurisprudenziale che, nel giro di pochi anni, ha tracciato con crescente nitidezza i confini della responsabilità del blogger.
Il principio può essere sintetizzato così:
Nessun obbligo preventivo. Il gestore di un blog non è un editore né un hosting provider attivo: non deve filtrare i commenti prima che vengano pubblicati, né vigilare in tempo reale su ciò che i terzi scrivono. La sua posizione è diversa da quella del direttore responsabile di una testata giornalistica (cui si applica l'art. 57 c.p.) e da quella del fornitore di servizi che svolge un ruolo attivo di selezione e controllo dei contenuti (cui si applicano gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003).
Responsabilità successiva. Quando però il blogger viene a conoscenza — in qualsiasi modo, anche per fatto proprio — di commenti oggettivamente diffamatori pubblicati da terzi, ha l'onere di rimuoverli tempestivamente. L'omissione equivale, giuridicamente, a farli propri.
Prova della conoscenza. La conoscenza effettiva può essere dimostrata anche in via indiziaria: la condivisione di alcuni commenti, la prosecuzione dell'attività sulla medesima pagina, la risposta ad altri interventi nella stessa discussione sono tutti elementi da cui il giudice può desumere che il blogger sapesse.
Bilanciamento costituzionale. Il sistema così delineato non viola la libertà di espressione, perché il bilanciamento con la tutela della reputazione — diritto inviolabile della persona — giustifica l'imposizione di un onere di attivazione successiva, non di un filtro preventivo. La libertà di espressione protegge anche le opinioni che «urtano, scuotono o inquietano», ma non la diffusione di fatti falsi e lesivi della reputazione altrui.
5. Considerazioni critiche
La decisione è solida e ben argomentata. Merita tuttavia qualche riflessione.
Il primo profilo riguarda la nozione di «tempestività» nella rimozione. La sentenza non fornisce un parametro temporale preciso: si limita a constatare che Butera ha rimosso i commenti solo dopo l'instaurazione del giudizio, a distanza di mesi dalla pubblicazione. È chiaro che un lasso di tempo così ampio integra la culpa in vigilando. Ma cosa accade se il blogger rimuove dopo due giorni? E dopo una settimana? La valutazione rischia di essere affidata a un apprezzamento casistico, con inevitabili margini di incertezza. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore — forse delle Sezioni Unite, forse del legislatore — che fissi un criterio temporale più definito, come del resto è avvenuto in altri ordinamenti europei.
Il secondo profilo attiene al rapporto tra la responsabilità del blogger e quella degli autori materiali dei commenti. Nel caso di specie, i commentatori erano (come spesso accade) anonimi o difficilmente identificabili. La vittima si è rivolta contro il blogger — soggetto identificabile e capiente — in quella che può apparire come una scelta obbligata più che elettiva. La giurisprudenza non affronta espressamente il tema del regresso tra blogger e autore materiale del commento, ma è evidente che, in astratto, il blogger condannato ben potrebbe rivalersi ex art. 2055 c.c. sul commentatore, se identificato.
Il terzo profilo è più di sistema. L'idea che la mancata rimozione «equivale alla consapevole condivisione» è una finzione giuridica potente. Non ogni silenzio è assenso, e in astratto si potrebbe immaginare un blogger che, pur a conoscenza dei commenti, scelga di non rimuoverli non perché li condivida, ma per una malintesa idea di libertà assoluta della discussione. La Cassazione supera questa obiezione ancorando la responsabilità non all'elemento psicologico della condivisione (che sarebbe difficilmente accertabile), ma alla condotta oggettivamente omissiva, valutata alla luce della consapevolezza. È una soluzione pragmatica, che tiene conto della realtà dei social media e della velocità con cui i contenuti si diffondono.
In definitiva, l'ordinanza n. 22999/2026 è una sentenza importante, che fa chiarezza su un tema di grande attualità pratica, offrendo agli operatori del diritto coordinate interpretative sufficientemente precise e ai gestori di blog, pagine social e spazi di discussione online un monito chiaro: la libertà di aprire uno spazio di dibattito non esime dalla responsabilità di governarlo.
