La Consulta smantella il muro dei tre anni: una sentenza che restituisce senso alla rieducazione

Con la sentenza n. 149 del 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 58-quater, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, che impediva per tre anni fissi l'accesso a qualsiasi beneficio penitenziario dopo la revoca di una misura alternativa. La Corte ha sostituito il termine rigido con un meccanismo che aggancia la durata della preclusione alla metà della pena residua, con un limite massimo di tre anni. È una sentenza che supera esplicitamente un proprio precedente del 2021 e che si inserisce in un percorso ormai deciso di superamento degli automatismi nel diritto penitenziario, in nome della progressività trattamentale e del finalismo rieducativo della pena.

DIRITTO PENITENZIARIO

Giovanni Salatto

7/27/20265 min read

Il caso concreto

Un detenuto, che chiameremo S.B., sta scontando una pena di un anno di reclusione. Chiede al magistrato di sorveglianza di Bologna di poter eseguire la pena al domicilio di una terza persona. La sua richiesta, però, è destinata a essere dichiarata inammissibile prima ancora di essere esaminata nel merito.

Il motivo? In un precedente e distinto procedimento esecutivo, S.B. aveva già beneficiato di una misura alternativa — l'esecuzione della pena presso il domicilio — che gli era stata revocata per «condotte incongrue». In base all'art. 58-quater, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, la revoca di una misura alternativa fa scattare un divieto triennale di accesso a nuovi benefici. E quel triennio, secondo la giurisprudenza di legittimità, vale anche per procedimenti esecutivi diversi da quello in cui la revoca è intervenuta. Risultato: S.B. non può nemmeno chiedere che il giudice valuti se oggi meriti una nuova misura alternativa. Deve aspettare. Ma la sua pena dura un anno: il divieto triennale la coprirebbe per intero, e oltre.

Il magistrato di sorveglianza di Bologna solleva allora questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.

La norma sotto accusa

L'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) è una disposizione che nel tempo ha attirato numerose censure. Il comma 1 vieta la concessione di benefici penitenziari (lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative) al condannato riconosciuto colpevole di evasione. Il comma 2 estende il divieto a chi ha subito la revoca di una misura alternativa per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Il comma 3 — quello finito sotto la lente della Corte — fissa la durata del divieto: tre anni, secchi, dal provvedimento di revoca.

Tre anni che, come la stessa Corte aveva già segnalato nella sentenza n. 173 del 2021, «finiscono per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua». Allora la Corte, pur dichiarando infondate le questioni, aveva rivolto un invito esplicito al legislatore a ripensare la disciplina. Invito rimasto, per usare le parole della sentenza di oggi, «del tutto inascoltato».

La decisione: un overruling meditato

La sentenza n. 149 del 2026 colpisce per la chiarezza con cui la Corte motiva il superamento del proprio precedente. Non lo fa a cuor leggero: richiama espressamente il principio per cui «il tendenziale rispetto dei propri precedenti è condizione essenziale dell'autorevolezza delle decisioni» (sentenza n. 203 del 2024), ma aggiunge subito che un overruling è legittimo quando sussistono «ragioni di particolare cogenza». E qui, per la Corte, le ragioni ci sono eccome.

Due le direttrici del cambiamento.

La prima è l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Negli ultimi anni, la Corte ha costantemente ribadito che automatismi e preclusioni rigide sono incompatibili con il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.). Lo ha fatto con la sentenza n. 24 del 2025, che ha abbattuto l'automatismo che impediva i permessi premio per due anni in caso di imputazione per delitto doloso. Lo ha fatto con la sentenza n. 68 del 2026, che ha rimosso preclusioni temporali rigide nell'accesso ai benefici per alcune categorie di condannati. Il filo rosso è sempre lo stesso: «la personalità umana è soggetta a evoluzione e cambiamenti», e un sistema che impedisce di valutare questa evoluzione per periodi prolungati tradisce la logica della progressività trattamentale.

La seconda direttrice è il mutamento del contesto normativo. La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), nel ridisegnare le pene sostitutive, ha previsto per chi subisce la revoca di una pena sostitutiva un meccanismo ben più flessibile: niente divieto assoluto, ma solo l'obbligo di scontare metà della pena residua prima di poter accedere alle misure alternative. La Corte — pur senza elevarlo a tertium comparationis per una censura di uguaglianza — vede in questo modello una «soluzione già rintracciabile nell'ordinamento» e la utilizza come "rima adeguata" per rimediare al vulnus costituzionale.

Il cuore della censura: la ragionevolezza e la rieducazione

Il punto centrale della sentenza è limpido: un divieto che per tre anni fissi impedisce ogni valutazione sui progressi del condannato è irragionevole e contrario all'art. 27, comma 3, della Costituzione. Scrive la Corte:

«La rigidità di una così prolungata preclusione all'accesso a nuovi benefici penitenziari può arrivare a escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza degli stessi per tutta la durata della residua pena da espiare».

E aggiunge un passaggio che vale la pena leggere con attenzione: «Nella fase di esecuzione della pena assume ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti» nella personalità di ogni individuo. È la stessa idea già espressa dalla sentenza n. 253 del 2019 sull'ergastolo ostativo, e qui ribadita con forza: la persona non è immutabile, e il diritto penitenziario non può trattarla come se lo fosse.

C'è poi un passaggio sottile ma importante. La Corte non nega affatto che la revoca della misura alternativa esprima un giudizio di inaffidabilità del condannato, né che sia legittimo far seguire a quel giudizio una temporanea regressione del trattamento. Ciò che è illegittimo è che quello spazio prognostico sia «concentrato nel solo momento dell'adozione del provvedimento di revoca», senza possibilità di successive valutazioni. In altri termini: la revoca resta un elemento negativo, anche molto negativo, nella valutazione del giudice. Ma non può diventare un muro insuperabile per un tempo che può coincidere con l'intera pena da scontare.

La soluzione adottata

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, nella parte in cui prevede il divieto triennale fisso, e lo sostituisce con un meccanismo modulato: la preclusione opera per un periodo pari alla metà della pena residua, con il limite massimo di tre anni.

Il limite massimo è mantenuto per una ragione pratica: alcune misure alternative, come la semilibertà, possono essere fruite anche con pene residue superiori a quattro anni. Senza il tetto triennale, la nuova disciplina potrebbe paradossalmente risultare più severa di quella censurata per i condannati con pene lunghe: un effetto in malam partem che la Corte non poteva produrre.

La Corte dichiara invece inammissibili le questioni nella parte relativa all'ipotesi di evasione (comma 1), perché nel caso concreto il condannato non aveva subito una condanna per evasione ma una revoca di misura alternativa.

Una sentenza che fa sistema

La sentenza n. 149 del 2026 non è una pronuncia isolata. È l'ultimo tassello — in ordine di tempo — di un percorso che la Corte Costituzionale sta conducendo con coerenza crescente: smantellare, uno dopo l'altro, gli automatismi che nel diritto penitenziario impediscono al giudice di valutare il caso concreto e al condannato di mostrare i propri progressi.

Il principio che emerge è che la fase esecutiva della pena non può essere governata da presunzioni assolute. La funzione rieducativa della pena, scolpita nell'art. 27 della Costituzione, esige che il percorso del condannato sia costantemente osservato, valutato, e — se meritevole — premiato. Non per buonismo, ma perché è lo stesso testo costituzionale a volerlo.

C'è però un aspetto che la sentenza lascia volutamente aperto. La Corte precisa che «resta ferma la facoltà del legislatore di intervenire, nel rispetto dei principi costituzionali enunciati, adottando soluzioni differenziate in relazione alle diverse misure e ai diversi benefici coinvolti nel divieto». È un invito, neppure troppo velato, a mettere mano organicamente alla materia, distinguendo — per esempio — tra la preclusione ai permessi premio e quella alle misure alternative vere e proprie. La soluzione adottata dalla Corte è costituzionalmente adeguata, ma non è l'unica possibile. Il Parlamento può, e forse dovrebbe, fare la propria parte.

In attesa del legislatore, la sostanza del messaggio è chiara: un sistema che presume il condannato immutabile per tre anni — quali che siano i suoi progressi, quali che siano le sue condotte intramurarie, quale che sia la pena che gli resta da scontare — non è compatibile con una Costituzione che vuole la pena orientata alla rieducazione. Il muro dei tre anni è caduto. Resta la necessità, per il condannato che ha già tradito la fiducia una volta, di dimostrare al giudice — con i fatti — di meritare una seconda chance.